L'erede e l'eredità

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Chi è l’erede?

L' erede è quel soggetto che subentra nella titolarità dei diritti di una persona alla sua morte.

In cosa consiste l’accettazione dell’eredità?

Allorché si apre una successione vi sono uno o più chiamati all’eredità. Il chiamato all’eredità per divenire erede deve accettare l’eredità. L’eredità, pertanto, si acquista con l’accettazione che può essere espressa oppure tacita. L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione del chiamato all’eredità di voler accettare l’eredità, manifestata in un atto pubblico o in una scrittura privata. L’accettazione tacita consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare. Ad esempio, la vendita di un bene ereditario comporta l’accettazione tacita di eredità, in quanto presuppone necessariamente una volontà in tal senso. L’acquisto dell’eredità può avvenire anche per il semplice possesso dei beni ereditari: infatti, qualora entro tre mesi dall’apertura della successione il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari non proceda all’inventario dell’eredità e alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, lo stesso è considerato erede puro e semplice. Dunque, a seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventa erede puro e semplice, e cioè subentra nella posizione giuridica del defunto, anche detto de cuius (dal latino de cuius hereditate agitur ovvero “della cui eredità si tratta”). L’erede risponderà con il proprio patrimonio anche degli eventuali debiti (passività) lasciati in vita dal de cuius. Ne consegue che se le passività sono di valore superiore a quello delle attività, l’erede subirà un pregiudizio ed un danno economico, dovendo pagare di più rispetto a quanto ha ricevuto in eredità.

In cosa consiste l’accettazione di eredità con il beneficio di inventario?

Per evitare tale pregiudizio il chiamato all’eredità può:

  • rinunciare all’eredità, se ha la certezza che l’eredità passiva supera quella attiva;
  • accettare l’eredità con il beneficio di inventario, se non ha certezza che l’eredità passiva superi quella attiva. L’accettazione di eredità con beneficio di inventario è dunque un particolare tipo di accettazione (che deve necessariamente essere compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione) per cui l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; in altri termini l’erede estinguerà i debiti e i legati lasciati dal de cuius solo con l’attivo dell’asse ereditario e, cosa molto importante, unicamente entro tale limite.

Esiste un termine per accettare l’eredità con beneficio d’inventario?

Si, esiste un termine che varia a seconda che il chiamato all’eredità: a) sia in possesso dei beni ereditari oppure b) non sia in possesso dei beni ereditari.  

  1. Nel caso in cui il chiamato all’eredità sia in possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere concluso entro 3 mesi dal giorno dell’apertura della successione. In caso contrario il chiamato all’eredità decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario nel termine sopra indicato, il chiamato all’eredità ha un ulteriore termine di 40 giorni, per decidere se accettare o rinunciare all’eredità. Trascorso questo termine senza alcuna decisione, il chiamato all’eredità non può più fare l’accettazione con beneficio d’inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice.
  2. Nel caso in cui il chiamato all’eredità non sia in possesso dei beni ereditari, può dichiarare di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non sia prescritto, e dunque entro 10 anni dall’apertura della successione. Tuttavia una volta resa la dichiarazione di accettazione di eredità, l’inventario deve essere compiuto entro i successivi 3 mesi; in caso contrario decade dal beneficio di inventario e viene considerato erede puro e semplice.

In cosa consiste l’inventario?

L’inventario consiste in una descrizione analitica dei beni, dei diritti e dei debiti caduti in successione fatta dal cancelliere del Tribunale o da un notaio che ne redige un apposito verbale. L’erede che accetta con beneficio d’inventario diventa amministratore del patrimonio, ma non può cedere i beni ereditari senza autorizzazione del giudice, pena la decadenza dal beneficio e l’attribuzione della qualifica di erede puro e semplice. Una volta effettuata l’accettazione con beneficio di inventario il chiamato diventa erede ma, come visto, estinguerà i debiti del de cuius solo con l’attivo dell’asse ereditario ed entro tale limite, in quanto i creditori del defunto non potranno agire sui suoi beni.

Che cosa si intende per eredità giacente?

L’eredità giacente è prevista dagli articoli 528-532 c.c. e si verifica allorché nessuno dei chiamati ha accettato l’eredità e non si trovi nel possesso dei beni. In tal caso, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione su istanza di chi ne ha interesse, ma anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità. Il curatore procede all’inventario dell’eredità, ne cura l’amministrazione e provvede al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale, e cessa dalle sue funzioni quando l’eredità viene accettata.

È necessario trascrivere l’accettazione di eredità?

Si. Se il defunto era titolare di beni immobili è necessario trascrivere presso l’ufficio dei Registri Immobiliari competente per territorio l’accettazione di eredità che dispone l’avvenuta acquisizione dell’immobile ereditario.

Lo scopo della trascrizione è quella di rendere pubblica l’accettazione e quindi evitare acquisti da eredi apparenti. Ad esempio, si pensi al caso in cui i fratelli del defunto, deceduto senza lasciare genitori, coniuge e figli, si considerino eredi in assoluta buona fede, mentre il defunto stesso ha disposto – con un testamento che viene scoperto solo successivamente – esclusivamente a favore di una terza persona, che è quindi il vero erede. In tal caso, chi ha acquistato dall’erede apparente (i fratelli del defunto) in realtà ha acquistato da un “non proprietario”, e rischia quindi di veder rivendicata la proprietà da parte del vero erede designato per testamento dal de cuius.

Se viene trascritta l’accettazione di eredità a favore dell’erede apparente, chi acquista in buona fede da quest’ultimo fa salvo il proprio acquisto.

È necessario accettare il legato?

Come abbiamo visto, il legato è una disposizione con la quale chi redige testamento attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato. Il legato, al contrario dell’eredità, non deve essere espressamente accettato in quanto entra immediatamente nella disponibilità del legatario. In ogni caso, si ricorda che il legatario può evitare l’acquisto automatico del legato semplicemente rinunciandovi.

È possibile rinunciare all’eredità?

Il chiamato all’eredità può sempre rinunciare all’eredità; in questo caso la sua quota andrà agli altri eredi a meno che non operi la rappresentazione ovvero il testatore abbia previsto la sostituzione. La rinuncia all’eredità deve essere fatta con una dichiarazione effettuata ad un notaio o al cancelliere del Tribunale del circondario dove si è aperta la successione e va iscritta nel Registro delle Successioni. La rinuncia può essere revocata accettando l’eredità, a meno che l’eredità non sia stata già acquistata da un altro dei chiamati. Quando si rinuncia a un’eredità – specie se si tratta di un’eredità gravata da passività – bisogna sempre ricordare che il rinunciante trasmette l’eredità (più correttamente la devoluzione dell’eredità) cui ha rinunciato ai propri discendenti per effetto della rappresentazione.

Che cos’è la rappresentazione?

Per rappresentazione si intende la previsione di legge in forza della quale subentrano i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità.  Lo scopo è quello di consentire ai discendenti del figlio o del fratello del de cuius, che non può o non vuole accettare l'eredità, di subentrare nella quota di eredità o nel legato che spetterebbe all'ascendente. La rappresentazione opera laddove sussistano due requisiti: 1) il chiamato diretto (c.d. rappresentato) sia figlio o fratello del de cuius; 2) il rappresentato non possa o non voglia accettare l'eredità. Ad esempio, allorché un figlio del de cuius voglia rinunciare all’eredità subentra al suo posto il nipote.  Lo stesso principio si applica allorché il chiamato all’eredità non possa subentrare essendo premorto al de cuius. Ad esempio, allorché muoia un genitore dal cui matrimonio siano nati i figli A, B, C, e C, dopo aver avuto a propria volta i figli D ed E, premuoia al padre, l’eredità del genitore al momento della sua morte andrà divisa in tre parti: le prime due ai figli A e B e la terza, per rappresentazione, ai nipoti D ed E in parti uguali.     

Che cos’è la sostituzione?

Con la sostituzione il testatore sostituisce all’erede che ha designato un’altra persona nel caso in cui il primo non possa accettare l’eredità, ad esempio perché già morto, o non voglia accettarla. La sostituzione stabilita dal testatore prevale sia sul diritto di rappresentazione, sia sull’istituto dell’accrescimento, in quanto l’ordinamento preferisce dare sempre prevalenza alla volontà del defunto.

Che cos’è l’accrescimento?

L’accrescimento opera quando con uno stesso testamento vengono istituiti più eredi senza una determinazione delle quote o in parti uguali: la parte dei beni che un coerede non può o non vuole accettare si aggiunge a quella degli altri coeredi, così accrescendo la loro quota, sempre che il testatore non abbia espresso una diversa volontà indicando ad esempio un sostituto. In presenza dunque dei presupposti appena indicati e in mancanza di quelli per l’applicazione della sostituzione testamentaria e della rappresentazione opera l’accrescimento. Un classico esempio di accrescimento è il seguente: Tizio morendo lascia ai suoi 3 figli un patrimonio di € 300.000 in parti uguali. Se uno dei 3 figli (cui spetterebbero € 100.000) rinuncia e non ha discendenti diretti, la sua quota accresce quella degli altri 2 figli che singolarmente erediteranno € 150.000.

Nell’ordine, dunque, si avrà: sostituzione, rappresentazione, accrescimento.