L'ex moglie non cerca lavoro? Il marito deve essere assolto

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Non si può condannare penalmente il marito che non versa l’assegno stabilito nella sentenza di divorzio se la moglie non prova nel giudizio penale sia di essersi attivata a cercare un lavoro sia il suo effettivo stato di bisogno.

Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25562/2022 nella quale si afferma che "l'effettivo stato di bisogno della persona offesa, che costituisce il presupposto della fattispecie tipica del reato in esame non può essere meramente desunto dalla esistenza del provvedimento civile adottato in sede di separazione o divorzio. Il relativo accertamento in sede penale non può essere infatti meno rigoroso quanto in particolare alla nozione di indisponibilità in proprio dei mezzi di sussistenza rispetto a quello relativo alla concreta capacità economica del soggetto obbligato a fornire tali mezzi. Si è infatti più volte affermato che l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'articolo 570 codice penale deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato. Per converso, anche con riferimento allo stato di bisogno dell'avente diritto non possono essere di elementi la mancanza di un proprio reddito o una situazione di mera disoccupazione, essendo necessario invece accertare l'impossibilità del suddetto soggetto a procurarsi i mezzi di sussistenza senza ricorrere all'aiuto di terzi soggetti. Ove risulti accertata la sua capacità di lavorare, va dimostrato infatti che il soggetto si sia inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita compiacente e quindi l'impossibilità di procurarsi da solo, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, i mezzi di sussistenza" (Cass. n. 25562/2022).