Retta RSA e Demenza: i Casi in cui non si Paga
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Corte d'Appello 2025: Gratuità con Prestazioni Inscindibili
Il tema del pagamento delle rette RSA continua a generare contenziosi e incertezze per migliaia di famiglie italiane. Già nell'ottobre 2024 in questo blog avevamo illustrato il principio affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 26943/2024): l'inscindibilità tra prestazioni sanitarie e socio-assistenziali comporta la totale gratuità del ricovero, con conseguente nullità degli accordi che prevedono pagamenti a carico dei familiari. Tale nullità genera non solo il diritto a interrompere i versamenti, ma anche a ottenere la restituzione delle somme già corrisposte.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha concentrato l'attenzione sui pazienti affetti da morbo di Alzheimer, riconoscendo in queste situazioni la stretta interconnessione tra aspetti sanitari e assistenziali.
La recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano n. 1644 del giugno 2025 segna però un passaggio ulteriore, riformando integralmente la decisione di primo grado e accogliendo le ragioni del ricorrente.
La vicenda processuale
La vicenda trae origine dall'azione legale del figlio di un'anziana signora, ricoverata in una RSA e affetta da un significativo deficit cognitivo e altre patologie. Successivamente, la struttura aveva avanzato richieste economiche per oltre 26.000 euro. Il figlio, che si era inizialmente obbligato in solido al pagamento della retta, ha contestato la debenza delle somme richieste dalla struttura, sostenendo che i costi avrebbero dovuto essere interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Il Tribunale di Milano, in primo grado, aveva respinto la domanda, ritenendo che le condizioni della paziente (affetta da "deficit cognitivo moderato" e non da morbo di Alzheimer) e la sua parziale autonomia in alcune attività quotidiane non integrassero i requisiti per la gratuità totale delle prestazioni. Secondo il primo giudice, le prestazioni non erano "inscindibili" e rientravano nel regime di compartecipazione alla spesa.
La decisione della Corte d'Appello
La Corte d'Appello ha capovolto completamente la valutazione, allineandosi agli orientamenti consolidati della Cassazione.
Il criterio dell'inscindibilità qualitativa
Il primo nodo sciolto dai giudici milanesi riguarda il parametro di valutazione. Non conta la prevalenza quantitativa delle cure sanitarie rispetto a quelle assistenziali. Conta invece l'impossibilità di separare le due componenti.
La Corte, richiamando espressamente Cass. n. 2216/2024, ha precisato che le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria – quelle cioè interamente gratuite – ricorrono ogni volta che "le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, di tal ché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, con la conseguenza che diviene prevalente la natura sanitaria del servizio in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito".
Oltre l'Alzheimer: l'estensione a demenza e deficit cognitivi
Il secondo elemento dirompente della sentenza riguarda l'ambito applicativo del principio.
La Corte ha chiarito che distinguere tra morbo di Alzheimer e demenza senile è un errore giuridico. Il principio di gratuità non è ancorato a un'etichetta diagnostica specifica, ma a una condizione clinica complessiva.
I giudici hanno affermato testualmente: "Tali principi valgono non solo nel caso di pazienti affetti da morbo di Alzheimer, ma anche in presenza di altre patologie degenerative, come la demenza senile, ovvero disabilità dovute a deficit cognitivi, occorrendo più in generale verificare se, in relazione alla malattia di cui è affetto il paziente, siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale".
Il peso della documentazione medica
Un aspetto cruciale emerso dalla sentenza riguarda la valorizzazione delle prove.
Sebbene la diagnosi iniziale indicasse un "deficit cognitivo moderato", la Corte ha esaminato documenti successivi che attestavano un quadro clinico ben più grave:
- L'istanza di nomina di amministratore di sostegno presentata dalla stessa RSA descriveva "severo decadimento cognitivo" con punteggio MMSE di 11,5/30
- Il provvedimento del giudice tutelare riconosceva la "riduzione dell'autonomia nel compimento degli atti di vita quotidiana"
- La certificazione evidenziava plurime patologie croniche concomitanti
Sulla base di questa documentazione, la Corte ha concluso che il quadro patologico "esigeva un trattamento sanitario personalizzato", rendendo inscindibili le prestazioni assistenziali da quelle sanitarie.
Conseguenze giuridiche: la nullità del contratto
Accertata l'inscindibilità, la Corte ha dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative (art. 1418 c.c.) l'impegno di pagamento sottoscritto dal familiare.
Questa nullità produce effetti rilevanti:
- Inefficacia ab origine dell'obbligazione di pagamento
- Diritto a interrompere immediatamente ogni versamento
- Legittimazione a richiedere la restituzione di quanto già corrisposto
Implicazioni pratiche
La sentenza della Corte d'Appello di Milano rafforza la tutela dei malati non autosufficienti e delle loro famiglie. I principi che emergono sono chiari:
- Il Criterio dell'Inscindibilità: il diritto alla gratuità non dipende dall'etichetta diagnostica (es. Alzheimer sì, demenza senile no), ma dalla necessità concreta di un trattamento integrato, dove la componente assistenziale è strumentale e indispensabile per l'efficacia di quella sanitaria
- Onere della Prova: è fondamentale che la famiglia del paziente raccolga e fornisca in giudizio tutta la documentazione medica (cartelle cliniche, piani assistenziali individualizzati, certificazioni mediche) che attesti la gravità del quadro clinico e la necessità di un'assistenza continuativa e strettamente connessa alle cure sanitarie. La mancanza di prove adeguate può portare al rigetto della domanda
- Nullità degli Impegni di Pagamento: qualsiasi contratto o impegno, anche se firmato dal familiare, che preveda il pagamento di una retta per prestazioni inscindibili è nullo. Questo apre la strada non solo alla cessazione dei pagamenti futuri, ma anche alla richiesta di rimborso delle somme già versate.
In conclusione, sebbene la giurisprudenza di merito presenti ancora orientamenti non sempre uniformi, la direzione tracciata dalla Corte di Cassazione e confermata con forza da importanti Corti d'Appello come quella di Milano è netta: la tutela della salute del paziente in condizioni di grave non autosufficienza prevale, e quando l'assistenza diventa parte integrante e inscindibile della cura, l'intero costo deve essere sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale.
Qui la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1644 del giugno 2025

