Rinuncia all'eredità: termini, costi e procedura.La guida 2026

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Entro quanto tempo si può fare, quanto costa, come si presenta la dichiarazione e quando invece non basta.

Quando muore un familiare che lascia più debiti che beni, la prima domanda è sempre la stessa: posso rifiutare l'eredità?

La risposta è sì. Si rinuncia con una dichiarazione resa al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, il costo vivo in cancelleria è di 216 euro tra bollo e registrazione, e il termine è di dieci anni dalla morte, che però si riducono a tre mesi per chi si trova nel possesso dei beni ereditari.

Il diritto di rinunciare, però, si può perdere senza accorgersene, compiendo un gesto che sembra doveroso: pagare una bolletta intestata al defunto, prelevare dal suo conto, riscuotere un canone di affitto.

Chi può rinunciare all'eredità e chi non può più farlo.

Può rinunciare soltanto chi non ha ancora accettato l'eredità. Chi ha già accettato è erede e non può più tornare indietro.

Alla morte di una persona non si diventa eredi automaticamente: si diventa chiamati all'eredità. La qualità di erede si acquista solo con l'accettazione, espressa o tacita, e da quel momento vale il principio semel heres semper heres (una volta erede, sempre erede). L'art. 521 c.c. stabilisce che chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato: la rinuncia opera retroattivamente, ma solo se interviene prima che l'accettazione si sia perfezionata.

L'accettazione tacita: l'errore che rende impossibile rinunciare.

Il rischio non è l'accettazione espressa, che nessuno firma per distrazione, ma quella tacita. L'art. 476 c.c. la ricollega al compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. L'art. 477 c.c. aggiunge che equivalgono ad accettazione la donazione, la vendita o la cessione dei diritti di successione.

Rientrano nell'area di rischio comportamenti che appaiono naturali a chi ha appena perso un familiare:

  • disporre delle somme sul conto corrente del defunto;
  • vendere un bene ereditario;
  • riscuotere un credito o incassare un canone di locazione;
  • presentare la voltura catastale di un immobile.

Non ogni atto è accettazione: provvedere alle spese funerarie o compiere atti conservativi e di ordinaria amministrazione, che l'art. 460 c.c. consente espressamente al chiamato, di regola non lo è. Ma il confine è sottile e si valuta caso per caso.

Prima di compiere qualunque atto sui beni del defunto, chi intende rinunciare dovrebbe verificare se quel gesto lo renderà erede.

Rinuncia o accettazione con beneficio d'inventario.

La rinuncia conviene quando si ha la certezza che i debiti superino i beni. Chi rinuncia è considerato estraneo alla successione e non risponde in alcun modo del passivo. L'art. 520 c.c. precisa però che la rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine: non si può rinunciare ai debiti conservando i beni.

Se quella certezza manca - e i debiti del defunto raramente sono tutti noti nell'immediato - la scelta più prudente è l'accettazione con beneficio d'inventario (artt. 484 e ss. c.c.), che consente di diventare eredi mantenendo separato il patrimonio ereditario da quello personale: si risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.

La rinuncia non è comunque irreversibile. L'art. 525 c.c. consente di revocarla e accettare, purché non sia prescritto il diritto di accettare e purché l'eredità non sia già stata acquistata da un altro chiamato. Una precisazione essenziale: la revoca non può avvenire per fatti concludenti o comportamenti impliciti. Poiché la rinuncia richiede forma solenne ai sensi dell'art. 519 c.c., la revoca deve essere compiuta con le medesime forme: una revoca tacita è giuridicamente inammissibile. Pagare un debito del defunto o gestire beni ereditari dopo aver rinunciato non produce alcun effetto revocatorio.

Sugli istituti dell'accettazione, del beneficio d'inventario e della rappresentazione rimandiamo al nostro approfondimento su l'erede e l'eredità.

Rinuncia all'eredità: entro quanto tempo si può fare.

Il termine dipende da una sola circostanza: se il chiamato si trova o meno nel possesso dei beni ereditari. Molte persone si collocano nella seconda categoria senza saperlo.

Si può rinunciare all'eredità dopo 10 anni?

Sì, purché non si sia nel possesso dei beni e il termine decennale non sia ancora decorso. Il termine è quello di prescrizione del diritto di accettare, previsto dall'art. 480 c.c.: finché non è decorso, il chiamato può indifferentemente accettare o rinunciare.

Non è dunque insolito rinunciare a distanza di anni dal decesso: molte persone scoprono di essere chiamate all'eredità solo quando un creditore del defunto si fa vivo.

I dieci anni possono però essere abbreviati. L'art. 481 c.c. attribuisce a chiunque vi abbia interesse - tipicamente un creditore - la facoltà di chiedere al giudice di fissare un termine più breve entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia. Decorso quel termine senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. Chi riceve una notifica di questo tipo non ha più dieci anni: ha il tempo assegnato dal giudice.

Rinuncia entro 3 mesi: quando il termine è più breve.

Chi si trova nel possesso dei beni ereditari deve agire con urgenza.

L'art. 485 c.c. impone al chiamato in possesso di redigere l'inventario entro tre mesi; se non vi provvede è considerato erede puro e semplice e risponde dei debiti con tutto il proprio patrimonio. Compiuto l'inventario nel termine, dispone di ulteriori quaranta giorni per decidere se accettare, accettare con beneficio d'inventario o rinunciare. Anche in questo caso il silenzio equivale ad accettazione pura e semplice.

Se entro i tre mesi il chiamato rinuncia, la questione si chiude e l'inventario non serve.

Il termine di tre mesi non decorre necessariamente dalla data del decesso. Decorre dall'apertura della successione, ma se il possesso dei beni è acquisito in un momento successivo, il termine inizia a decorrere dall'inizio di tale possesso. Chi entra nella disponibilità materiale dell'immobile del defunto settimane o mesi dopo la morte non può calcolare il termine dalla data del decesso: il conto inizia da quando ha cominciato ad avere quella relazione materiale con i beni. Il punto decisivo è che il possesso dei beni trasforma l'inerzia in accettazione: chi non fa nulla non resta chiamato, diventa erede.

Il possesso rilevante è inteso in senso ampio e comprende la semplice disponibilità di fatto: continuare ad abitare nell'immobile del defunto, detenerne le chiavi, custodirne beni mobili. Molte persone si considerano estranee all'eredità mentre, giuridicamente, sono già chiamati in possesso, con i tre mesi che decorrono dal momento in cui tale situazione si è instaurata.

Dove si fa la rinuncia: la procedura al Tribunale.

La dichiarazione va resa al Notaio oppure al Cancelliere del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, non del luogo in cui risiede chi rinuncia.

Descriviamo la procedura come si svolge presso il Tribunale di Milano, secondo quanto indicato nella pagina dedicata dallo stesso Tribunale. Lo schema è comune a tutti gli uffici giudiziari, ma modalità di prenotazione, costi e tempi possono variare e vanno verificati sul sito del Tribunale competente.

La prenotazione. A Milano l'accesso avviene esclusivamente su prenotazione, tramite l'agenda online pubblicata sul sito del Tribunale. Lo stesso Tribunale avverte che, qualora si sia nel possesso dei beni e non risulti possibile prenotare entro i tre mesi dal decesso, occorre segnalarlo via mail all'URP. Il rilievo pratico merita di essere esplicitato: l'appuntamento va prenotato appena si decide di rinunciare, non appena si è pronti a farlo. Chi attende di aver raccolto ogni documento rischia di trovare la prima disponibilità oltre il termine.

Chi si presenta. I rinuncianti devono comparire personalmente; se i chiamati sono più d'uno, ciascuno rende la propria dichiarazione. Nel caso di minori si presentano entrambi i genitori in rappresentanza, muniti del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare in copia autentica. Lo stesso vale per interdetti, inabilitati e persone sottoposte ad amministrazione di sostegno.

I documenti necessari. Certificato di morte in carta libera o autocertificazione; documento di riconoscimento valido; codice fiscale del defunto e del rinunciante; una marca da bollo da 16 euro; copia conforme del testamento, se esiste; copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, quando il rinunciante sia minore o incapace.

I tempi. L'atto viene formalizzato in giornata, ma la copia conforme si ritira dopo circa venti giorni. È un'asimmetria da tenere presente: chi rinuncia ha immediatamente compiuto l'atto, ma non ha ancora in mano il documento che gli consente di provarlo.

Quanto costa rinunciare all'eredità.

La rinuncia in cancelleria costa 216 euro: 16 euro di marca da bollo e 200 euro per la registrazione dell'atto, quest'ultima da versare soltanto dopo la redazione.

Per ciascuna copia conforme all'originale, da richiedere solo dopo la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, occorrono un'ulteriore marca da 16 euro e un pagamento telematico di 11,80 euro per la copia non urgente, rilasciata dopo tre giorni dalla richiesta, oppure di 35,40 euro per quella urgente, con rilascio immediato.

Gli importi sono quelli indicati dal Tribunale di Milano; le modalità di pagamento possono variare da ufficio a ufficio ed è opportuno verificarle sul sito del Tribunale competente.

Le copie conformi non sono un dettaglio: sono il documento con cui si dimostra di aver rinunciato, necessario per rispondere ai creditori, agli istituti di credito e all'Agenzia delle Entrate. Conviene richiederne più d'una fin dall'inizio.

In alternativa al Cancelliere, l'art. 519 c.c. consente di rendere la dichiarazione davanti a un Notaio: alle spese vive si aggiunge l'onorario professionale.

Quando la rinuncia non basta.

La procedura descritta risolve i casi lineari. Ve ne sono però almeno tre in cui rinunciare non è sufficiente, e in cui l'errore si scopre quando ormai è tardi.

Se ci sono figli minori.

La rinuncia di un genitore chiama automaticamente i suoi figli, per effetto della rappresentazione prevista dall'art. 467 c.c. Chi rinuncia per liberarsi dei debiti del padre, se ha figli, non ha risolto nulla: ha semplicemente trasferito la chiamata alla generazione successiva. Perché la famiglia sia effettivamente estranea alla successione devono rinunciare anche tutti i discendenti del rinunciante.

E i minori non possono rinunciare da soli: occorre l'autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare, con un procedimento dai tempi propri. Il termine di tre mesi non vincola il minore, ma vincola il genitore che sia a sua volta chiamato e si trovi nel possesso dei beni, e la prescrizione decennale decorre anche per il figlio. Chi ha figli minori e intende rinunciare deve quindi avviare il ricorso senza attendere.

Se tra i chiamati vi sono minori, è opportuno verificare i tempi del procedimento prima ancora di fissare l'appuntamento in Cancelleria: l'ordine con cui si compiono i passaggi determina se il termine potrà essere rispettato.

 

Se la quota va a finire dove non ci si aspetta.

Rinunciando non si fa sparire la propria quota: la si passa a qualcun altro. E non si può scegliere a chi.

Chi subentra lo stabilisce la legge, seguendo quest'ordine.

Prima di tutto, i figli di chi rinuncia. È l'ipotesi più frequente e la più fraintesa. Se a rinunciare è un figlio o un fratello del defunto, la sua quota non si divide tra gli altri eredi: passa ai suoi discendenti. È il meccanismo che il codice chiama rappresentazione (art. 467 c.c.).

Un esempio. Un uomo muore lasciando tre figli. Uno di loro rinuncia perché l'eredità è piena di debiti. La sua quota - debiti compresi - non va ai due fratelli, ma ai propri figli. Se questi non rinunciano a loro volta, il debito è semplicemente passato ai nipoti del defunto.

Se chi rinuncia non ha figli, la sua quota si aggiunge a quella degli altri eredi, aumentandola in proporzione. È l'accrescimento.

Se però c'è un testamento in cui il defunto ha già previsto chi debba subentrare in caso di rinuncia, prevale la sua volontà e subentra la persona da lui indicata (sostituzione, art. 688 c.c.).

Da qui una conseguenza che sorprende molti: non si può rinunciare "a favore" di qualcuno. Chi rinuncia esce dalla successione e non ha più voce sulla destinazione della quota, che seguirà le regole appena viste, magari finendo a una persona diversa da quella che si aveva in mente.

Se infine nessuno accetta e nessuno detiene beni del defunto, il Tribunale nomina un curatore che amministra il patrimonio e paga i debiti nei limiti di quanto c'è: è la cosiddetta eredità giacente (artt. 528-532 c.c.).

Prima di rinunciare conviene dunque ricostruire chi verrà chiamato dopo di noi e verificare dove la quota andrà davvero a finire: una volta resa la dichiarazione, la destinazione non è più governabile.

Se l'Agenzia delle Entrate chiede comunque l'imposta

È il caso meno noto e il più costoso. Ai fini fiscali il presupposto dell'imposta di successione non è l'accettazione, ma la chiamata all'eredità: la Corte di Cassazione lo ha ribadito con la sentenza n. 18252 del 4 luglio 2025.

E l'art. 28, comma 5 del Testo Unico esonera dall'obbligo dichiarativo soltanto il chiamato che abbia rinunciato prima della scadenza del termine per la dichiarazione di successione, dandone comunicazione all'ufficio con copia autentica dell'atto.

Chi rinuncia oltre i dodici mesi, o chi rinuncia in tempo ma non riesce a produrre la copia conforme entro il termine, può trovarsi soggetto passivo di un'imposta su un'eredità che non ha mai voluto. Sul punto rimandiamo anche a La dichiarazione di successione.

Chi ha già rinunciato e riceve una richiesta dall'Agenzia delle Entrate non deve darla per dovuta: occorre verificare la data della rinuncia rispetto al termine dichiarativo e se l'ufficio ne sia stato regolarmente informato.

 

Domande frequenti sulla rinuncia all'eredità (FAQ)

Entro quanto tempo si può rinunciare all'eredità? Dieci anni dalla morte se non si è nel possesso dei beni ereditari; tre mesi se vi si è, decorrenti dall'apertura della successione o, se il possesso inizia in un momento successivo, dall'inizio di tale possesso. Il termine decennale può essere abbreviato dal giudice su istanza di un creditore.

Quanto costa la rinuncia all'eredità? In cancelleria, 216 euro: 16 di marca da bollo e 200 di registrazione. Ogni copia conforme comporta una spesa ulteriore di circa 28 euro. Davanti al notaio si aggiunge l'onorario professionale.

Dove si fa la rinuncia all'eredità? Al notaio oppure alla Cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, non della propria residenza.

Si può rinunciare all'eredità a distanza di anni dalla morte? Sì, purché non siano trascorsi dieci anni dall'apertura della successione e non si siano compiuti atti incompatibili con la rinuncia.

Si può rinunciare all'eredità trascorsi dieci anni dalla morte? No. Trascorsi dieci anni dall'apertura della successione il diritto di accettare si prescrive e la rinuncia non ha più oggetto.

Serve fare la dichiarazione di successione se si rinuncia? L'esonero opera solo se la rinuncia interviene prima della scadenza del termine dichiarativo e se ne informa l'ufficio allegando copia autentica dell'atto.

Se rinuncio, i miei figli sono liberi dai debiti? No. Per effetto della rappresentazione la chiamata passa ai discendenti: perché la famiglia sia estranea alla successione devono rinunciare anche loro.

La rinuncia si può revocare? Sì, finché non è prescritto il diritto di accettare e purché nessun altro chiamato abbia già acquistato l'eredità. La revoca deve però avvenire nelle stesse forme solenni della rinuncia originaria: non è ammessa alcuna revoca tacita o per fatti concludenti.

Posso rinunciare a favore di un altro erede? No. La rinuncia non è mai selettiva né condizionata: la quota segue le regole di legge.

 

Conclusioni

Rinunciare all'eredità è, nella maggior parte dei casi, una procedura semplice ed economica. Le difficoltà non stanno nell'atto, ma in ciò che lo precede e in ciò che lo segue: un gesto compiuto in buona fede che vale accettazione, un termine di tre mesi che decorre non necessariamente dalla data del decesso ma dall'inizio del possesso dei beni senza che ci si accorga di essere nel possesso dei beni, figli minori per i quali occorre un procedimento autonomo, un'imposta che arriva a chi si credeva ormai estraneo.

Se avete ricevuto richieste da creditori del defunto, se vi sono minori tra i chiamati, o se semplicemente non sapete se il patrimonio ereditario sia attivo o passivo, è opportuno valutare la posizione prima di compiere qualsiasi atto.

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Il presente articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione va valutata alla luce delle circostanze concrete. Per una consulenza personalizzata è possibile contattare lo Studio.