La Separazione Consensuale

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Cos'è la separazione consensuale?

La separazione consensuale è quel procedimento previsto dalla legge che consente ai coniugi di separarsi di comune accordo, avendo già deciso congiuntamente tutte le questioni connesse alla separazione stessa, che di solito si riferiscono al patrimonio familiare, all'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più svantaggiato, alle modalità di mantenimento dei figli, all'affidamento degli stessi figli, e all'assegnazione della casa coniugale.

È importante ricordare che se vi sono figli gli accordi di separazione devono prevedere i provvedimenti in loro favore, tenendo conto che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi e che i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre. Anche l'assegnazione della casa coniugale tende a perseguire il primario interesse dei figli.

Tutti gli accordi vengono presi con l'assistenza di uno o due avvocati, a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno. Gli accordi, quindi, per divenire efficaci devono essere omologati dal Tribunale con apposito provvedimento.

 

Come si svolge il procedimento?

I coniugi che hanno trovato l’accordo su tutte le questioni che riguardano la loro separazione, possono presentare un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente tramite l'avvocato o gli avvocati che li hanno assistiti.

Il ricorso deve contenere tutti i termini dell'accordo raggiunto e la richiesta di fissazione dell'udienza per la comparizione di entrambe le parti.

Entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente del Tribunale è tenuto a stabilire la data dell'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, principalmente allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione degli stessi.

 

La fase Presidenziale

I coniugi, insieme ai loro avvocati, sono tenuti a comparire all’udienza stabilita.

Preliminarmente il Giudice verifica se vi sia la possibilità di una riconciliazione. Solo una volta stabilito che la riconciliazione non è possibile, viene redatto un verbale di udienza che riporta la volontà dei coniugi di separarsi alle condizioni indicate in ricorso. Tale fase processuale viene communente definita “Fase Presidenziale”.  

L’udienza quindi termina con la sottoscrizione del verbale da parte dei coniugi e da parte del Giudice.

 

L'omologazione

Terminata la fase presidenziale, l'accordo raggiunto dai coniugi è sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, chiamato “Giudizio di Omologazione”.

Allo scopo, il fascicolo del procedimento è trasmesso dalla Cancelleria a un Collegio composto da tre Giudici che, esaminati gli atti e i verbali del procedimento, emetterà il decreto di omologa.

Se dal matrimonio sono nati figli che sono ancora minorenni, l'accordo viene sottoposto anche al Pubblico Ministero perché dia il suo consenso (c.d. “visto” del PM).

Con l’emissione del decreto di omologa, il procedimento si conclude, e la separazione è pienamente efficace alle condizioni omologate.

La revisione delle condizioni di separazione

In ogni caso, il contenuto dell'accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l'omologazione a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto o di diritto che giustifichino la richiesta.

Il caso più frequente è quello in cui durante la separazione mutino le condizioni economiche di una delle parti.

La domanda può essere proposta al Tribunale da un singolo coniuge o da entrambi, e può avere ad oggetto la modifica o la revoca sia dei provvedimenti economici sia di quelli relativi all'affidamento dei figli.

 

La riconciliazione

La separazione omologata non impedisce l'eventuale riconciliazione delle parti che ha l'effetto di far cessare la separazione legale.

Per riconciliazione si intende una ripresa della convivenza accompagnata dalla volontà di ricomporre il rapporto coniugale.

La Giurisprudenza ha indicato che non si considera riconciliazione comportamenti come la sola coabitazione, le visite agli amici comuni, le frequentazioni durante i week end o in occasione delle vacanze.

Per la riconciliazione non serve l'intervento del giudice, ma sono sufficienti una dichiarazione espressa dei coniugi o un loro comportamento chiaramente incompatibile con lo stato di separazione.

 

La Negoziazione Assistita

I coniugi che intendano separarsi di comune accordo hanno due ulteriori possibilità, alternative alla separazione consensuale in Tribunale: la negoziazione assistita da due avvocati, e la separazione autonoma davanti al Sindaco.

La negoziazione assistita è un accordo che si raggiunge all'esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti con l'assistenza di due avvocati, e con l'impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.

Tale accordo deve essere concluso in forma scritta ed è sottoscritto dagli avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

La sottoscrizione degli avvocati serve anche a certificare che l'autenticità delle firme apposte dai coniugi.

L’accordo è quindi sottoposto all’esame del Pubblico Ministero e, una volta ottenuto il suo consenso, è trasmesso all’Ufficiale di Sato Civile per le annotazioni di legge.

Se la negoziazione assistita rispetta gli elementi di forma e sostanza imposti dalla legge, produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale.

 

La separazione davanti al Sindaco

Tale procedura si perfeziona mediante separate dichiarazioni che i coniugi, anche senza l'assistenza dell'avvocato, rendono al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.

Non è possibile avvalersi di tale procedura se i coniugi hanno figli comuni minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, incapaci di intendere e di volere o portatori di handicap.

Altresì, non è possibile concludere patti di trasferimento patrimoniale.

In presenza di tali situazioni, è preferibile dunque che i coniugi si rivolgano agli avvocati che saranno in grado di assisterli nella maniera più consona e opportuna anche consigliandogli le procedure più opportune da seguire.