Vicini rumorosi: che fare?

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Capita frequentemente che in condominio vi siano vicini rumorosi che disturbano la pacifica convivenza quotidiana.

La casistica dei rumori è davvero variegata: musica e televisione ad alto volume, schiamazzi di vario genere, feste fino a tarda notte, tutte situazioni idonee a infastidire e a recare disturbo a chi studia, lavora o riposa.

Quali sono i rimedi?

 

Il Regolamento di Condominio

La prima cosa da fare è controllare il Regolamento di Condominio. Di solito il Regolamento prevede gli orari nei quali i rumori sono consentiti e quelli, invece, nei quali è necessario rispettare il silenzio.

Dunque, in presenza di un condomino rumoroso anche nelle cosiddette fasce “di silenzio”, sarà opportuno convocare l’assemblea condominiale perché eventualmente deliberi le sanzioni, che sono quelle previste dall'art. 70 disposizione di attuazione del codice civile, ovvero il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.

Tale somma sarà devoluta al fondo per sostenere le spese ordinarie del Condominio.

Il Tribunale Civile

Se la procedura condominiale si conclude in un nulla di fatto, si può ricorrere al Tribunale civile per chiedere la cessazione dei rumori, o anche il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalle immissioni rumorose.

È importante ricordare, però, che non tutti i rumori sono idonei a richiedere la tutela civile, bensì solo quelli che superano la normale tollerabilità.

Il concetto di normale tollerabilità è stato delineato dalla legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dall'applicazione del c.d. criterio differenziale, che registra la differenza tra il livello di rumore ambientale e livello di rumore residuo.

La giurisprudenza, invece, ha elaborato il c.d. criterio comparativo ritenendo che, nella valutazione sulla tollerabilità dei rumori, sia sufficiente dimostrare che i rumori abbiano superato di 3 dB (se verificatisi nelle ore notturne) oppure di 5 dB (se verificatisi di giorno) il c.d. rumore di fondo.

Tutto ciò dovrà essere applicato tenendo anche a mente l’art. 844 del codice civile, nella parte in cui prevede che il Giudice dovrà contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e potrà tener conto della priorità di un determinato uso.

Secondo la giurisprudenza, quindi, la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, dovrà essere riferita alla situazione locale globalmente considerata (Cass. 17051/2011; Cass. 3438/2010).

A tal fine, secondo Cass. 2757/2020, si deve sempre tenere in considerazione la rumorosità di fondo, ossia il rumore costante della zona, sul quale vengono parametrati i rumori denunciati come molesti (c.d. criterio comparativo).

Al Giudice civile è sempre possibile chiedere sia la cessazione dei rumori molesti (c.d. azione inibitoria) sia il risarcimento di una serie di danni, come ad esempio quello dovuto alla perdita di valore dell'immobile o, ancora, i danni alla salute provocati dall'esposizione ai rumori.

È bene ricordare che è sempre onere di chi intende ottenere il risarcimento dimostrare sia il superamento del limite di normale tollerabilità, sia il nesso di causalità tra questo e i danni subiti a causa dell'esposizione prolungata ai rumori.

 

Il Tribunale Penale

L'art. 659 del codice penale si intitola “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

Tale articolo punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”.

In forza di tale norma, dunque, anche i rumori in Condominio, possono configurare un vero e proprio reato.

Bisogna però considerare che non ogni rumore è idoneo di per sé ad approdare innanzi al Giudice penale.

La giurisprudenza, infatti, è unanime nel ritenere che il reato si configura solo ove i rumori eccedano il limite della normale tollerabilità, e siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone

È dunque necessario che i rumori interessino una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio (Cass. 31741/2020).

 

Il Sindaco

Oltre a quella condominiale, civile e penale, una tutela aggiuntiva è quella fornita dalla legge 447 del 1995 che, si ricorda, è la legge quadro sull’inquinamento acustico.

L'articolo 9 di tale legge prevede un potere di ordinanza in capo al Sindaco, che può obbligare colui che provoca i rumori a cessare immediatamente gli stessi, o a ridurne l'entità in modo da rientrare nella normale tollerabilità e preservare il diritto alla salute, garantito e protetto in base all’articolo 32 della nostra Costituzione, previsione a cui la legge quadro si ispira.

Per poter emettere questa ordinanza è comunque necessario l'intervento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) che deve effettuare i rilievi tecnici per misurare l'entità dei rumori in decibel e valutare se superino la normale tollerabilità sempre in relazione al rumore di fondo presente nell’ambiente.

Come si vede, dunque, il nostro ordinamento prevede la possibilità di ottenere una tutela efficacia contro i rumori molesti, l’importante è che si usino sempre le forme e i mezzi corretti per agire nella piena legalità.