Separorzio: cos’è e come funziona la separazione e il divorzio in un unico atto
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Fino a pochi anni fa, chi voleva separarsi e poi divorziare doveva affrontare due procedure distinte, due avvocati, due udienze, due attese. Oggi non è più così. La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di chiedere separazione e divorzio insieme, con un unico ricorso al Tribunale. Gli avvocati lo chiamano separorzio — termine informale ma ormai entrato nell’uso comune — e rappresenta una delle novità più concrete per le coppie che decidono di chiudere il matrimonio.
Cos’è il separorzio
Il termine “separorzio” nasce dalla fusione di “separazione” e “divorzio” e indica la procedura introdotta dall’art. 473-bis.49 del codice di procedura civile, inserito dal D.lgs. 149/2022. In sostanza, i coniugi possono presentare in un unico atto sia la domanda di separazione sia quella di divorzio, senza dover attendere la conclusione della prima procedura prima di avviare la seconda.
E’ importante chiarire subito una cosa: la separazione non è stata abolita. Esiste ancora ed è ancora obbligatoria. Quello che cambia è che non occorre più avviare un secondo procedimento separato per il divorzio — tutto avviene nell’ambito dello stesso giudizio, davanti allo stesso giudice. Per approfondire il quadro normativo è possibile consultare il portale ufficiale del Ministero della Giustizia.
Come funziona in pratica
Il procedimento si avvia con un unico ricorso depositato in Tribunale, in cui i coniugi — o anche uno solo di essi — chiedono sia la separazione sia il divorzio.
Entro 90 giorni dal deposito del ricorso, il giudice fissa la prima udienza. In quella sede viene esaminata la domanda di separazione e, se le condizioni lo consentono, viene pronunciata la separazione.
A quel punto inizia il conto alla rovescia per il divorzio: occorre attendere ancora 6 mesi se la separazione è consensuale, oppure 12 mesi se è giudiziale. Trascorso questo periodo, il divorzio viene pronunciato nell’ambito dello stesso procedimento, senza bisogno di un nuovo ricorso.
Il risparmio di tempo è reale e significativo. Prima della riforma, le due procedure si susseguivano in modo del tutto indipendente, con conseguente duplicazione di tempi, costi e adempimenti. Oggi il percorso è più lineare.
Separorzio consensuale e giudiziale: qual è la differenza
Il separorzio può essere consensuale o giudiziale, a seconda che i coniugi siano o meno d’accordo su tutte le condizioni.
Nel separorzio consensuale entrambi i coniugi presentano insieme il ricorso, avendo già raggiunto un accordo su tutti gli aspetti: affidamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale, divisione dei beni, eventuale assegno di mantenimento. La procedura è più rapida e meno conflittuale. La Cassazione, con sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha confermato che il cumulo delle domande è ammissibile anche in questa forma.
Leggi anche il nostro approfondimento sulla separazione consensuale.
Nel separorzio giudiziale invece non c’è accordo tra le parti. È il giudice a decidere sulle condizioni della separazione e, poi, del divorzio. I tempi sono più lunghi — 12 mesi tra separazione e divorzio anziché 6 — e il procedimento è più complesso, ma la struttura rimane quella del ricorso unico.
Cosa si può inserire nell’accordo
Nell’ambito del separorzio consensuale, i coniugi possono regolare in un unico atto tutti gli aspetti della fine del matrimonio, tra cui:
- affidamento e collocamento dei figli minori
- assegno di mantenimento per i figli e, se dovuto, per il coniuge economicamente più debole
- assegnazione della casa coniugale
- trasferimento di beni immobili o mobili tra i coniugi
- divisione dei beni in comunione legale
La giurisprudenza ha chiarito che le clausole di trasferimento patrimoniale inserite nell’accordo di separazione sono pienamente valide e rappresentano un’espressione legittima dell’autonomia privata.
Quanto costa il separorzio
I costi dipendono dalla complessità della situazione. In linea generale, il separorzio consensuale è meno costoso del giudiziale perché richiede meno lavoro legale e meno udienze. Il risparmio rispetto al sistema precedente — due procedure distinte — può essere significativo, sia in termini di onorari sia di contributi unificati.
Ogni situazione è diversa: la presenza di figli minori, di patrimoni da dividere o di disaccordi su questioni economiche incide sensibilmente sui costi e sui tempi complessivi.
Il correttivo Cartabia del 2024: cosa è cambiato
Nel 2024 è entrato in vigore il D.lgs. 164/2024, il cosiddetto “correttivo Cartabia”, che ha chiarito alcuni aspetti applicativi rimasti incerti nella fase iniziale della riforma. Ha precisato l’ambito dei procedimenti soggetti al nuovo rito, coordinato i provvedimenti urgenti con le misure temporanee e ridotto le incertezze operative emerse nella prassi dei Tribunali. Per chi avvia oggi un procedimento, il quadro normativo è più stabile e prevedibile rispetto ai primissimi anni di applicazione.
È davvero conveniente scegliere il separorzio?
In molti casi sì, ma non sempre. Il separorzio è la scelta giusta quando i coniugi sono già orientati verso una separazione definitiva e non prevedono di riconciliarsi. Presentare entrambe le domande insieme permette di chiudere tutto in un unico procedimento, evitando di dover tornare in Tribunale dopo sei o dodici mesi.
Tuttavia, ci sono situazioni in cui è preferibile attendere. Se esiste ancora incertezza sulla volontà di divorziare, o se le questioni patrimoniali sono particolarmente complesse, può essere opportuno valutare con attenzione prima di impegnarsi in entrambe le domande contemporaneamente.
Domande frequenti sul separorzio
Il separorzio è adatto anche quando ci sono figli minori?
Sì. Anche in presenza di figli minori il separorzio è possibile. Al ricorso deve essere allegato un piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.) che indichi gli impegni quotidiani dei figli: scuola, attività extrascolastiche, vacanze e frequentazioni abituali. Per quanto riguarda l’ascolto del minore, la legge riconosce ai figli che abbiano compiuto 12 anni il diritto di essere ascoltati dal giudice nei procedimenti che li riguardano. Nel procedimento giudiziale tale ascolto avviene di regola; in quello consensuale il giudice vi procede solo se lo ritiene necessario. In entrambi i casi il giudice può non procedere all’ascolto se lo ritiene contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo, motivandolo espressamente.
Posso chiedere il separorzio anche se il mio coniuge non è d’accordo?
Dipende dal tipo di procedimento. Nella separazione giudiziale — quella in cui i coniugi non trovano accordo e si ricorre al giudice — anche un solo coniuge può presentare il ricorso chiedendo insieme separazione e divorzio. Il coniuge convenuto potrà a sua volta formulare la propria domanda di divorzio nella comparsa di risposta. Sarà poi il giudice a decidere su tutte le condizioni.
Nella separazione consensuale invece il separorzio richiede necessariamente la volontà e la firma di entrambi i coniugi: non è possibile presentarlo unilateralmente. Se uno dei due rifiuta, non resta che la via giudiziale — che però presuppone i requisiti di legge per la separazione giudiziale, prima tra tutti l’intollerabilità della convivenza. In ogni caso è indispensabile l’assistenza di un avvocato.
Cosa succede se, dopo aver presentato le due domande, i coniugi si riconciliano?
La riconciliazione è possibile in qualsiasi momento. Se avviene prima della pronuncia della separazione, i coniugi possono dichiarare la propria volontà di riconciliarsi al giudice, che prende atto dell’abbandono della domanda. Se invece la separazione è già stata pronunciata, la riconciliazione richiede la ripresa stabile e autentica della convivenza, con ripristino di tutti i diritti e doveri coniugali. In questo caso non è più possibile chiedere il divorzio senza avviare una nuova procedura di separazione dall’inizio. È sempre opportuno farsi assistere da un avvocato.
I tempi si sono davvero ridotti rispetto a prima?
Sì, in modo significativo. Prima della riforma era necessario attendere la conclusione dell’intero procedimento di separazione — spesso anni nel caso giudiziale — prima di poter avviare quello di divorzio con un secondo ricorso distinto. Oggi tutto avviene nell’ambito dello stesso procedimento, davanti allo stesso giudice, eliminando la duplicazione di atti, costi e attese.
Posso trasferire la casa al mio coniuge nell’accordo di separorzio?
Sì. È possibile inserire nell’accordo clausole di trasferimento di beni immobili. Queste clausole sono pienamente valide: la giurisprudenza le riconosce come espressione dell’autonomia delle parti e, una volta omologate, costituiscono titolo valido per la trascrizione nei registri immobiliari.
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Lo Studio TDZ Milano assiste i coniugi in tutte le fasi della separazione e del divorzio, dalla valutazione iniziale alla definizione dell’accordo fino alla conclusione del procedimento.
Leggi anche il nostro approfondimento sulla separazione consensuale: www.tdzmilano.it/separazione-consensuale Contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Tel. 02.8909.8861 | www.tdzmilano.it/contatti |
Articolo aggiornato a marzo 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata.

