Ho rinunciato all'eredità: devo pagare l'imposta di successione?

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Perché il fisco considera già eredi i chiamati, a quali condizioni scatta l'esonero e cosa ha stabilito la Cassazione nel 2025

È una delle domande più frequenti che ci sentiamo fare: «ho rinunciato all'eredità dei miei genitori, eppure mi è arrivata una richiesta dall'Agenzia delle Entrate. Com'è possibile?»

È possibile, e non è necessariamente un errore dell'ufficio. Ai fini fiscali, il presupposto dell'imposta di successione non è l'accettazione dell'eredità, ma la semplice chiamata. Chi è chiamato è considerato, ai fini del Testo Unico sulle successioni (TUS, D.Lgs. 346/1990), soggetto passivo e obbligato alla dichiarazione fin dall'apertura della successione, salva la successiva dimostrazione della rinuncia o dell'assenza del titolo successorio.

Il fisco non ragiona come (e con) il codice civile

È il punto di partenza, e sorprende anche chi ha nozioni di diritto successorio.

Per il codice civile la sequenza è netta: alla morte si diventa chiamati, e si diventa eredi soltanto accettando. Fino a quel momento il chiamato non risponde dei debiti del defunto.

In materia tributaria non è così. La Corte di Cassazione (sentenza n. 18252/2025) ha affermato che in campo fiscale, e segnatamente in materia di successione, vigono regole non coincidenti con quelle civilistiche. Ai fini dell'imposta di successione, la chiamata all'eredità è sufficiente a far sorgere in via immediata gli obblighi fiscali e la soggettività passiva previsti dal Testo Unico, effetti destinati però a venir meno se il chiamato rinuncia validamente o risulta privo del titolo successorio.

La conseguenza è che il presupposto dell'imposta va individuato nell'apertura della successione (cioè nella morte) a prescindere dall'accettazione.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione

L'art. 28, comma 2 del TUS individua i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione. In cima all'elenco figurano i chiamati all'eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali.

Non gli eredi: i chiamati. L'obbligo grava quindi anche su chi non ha accettato e non ha alcuna intenzione di farlo.

Lo stesso comma obbliga inoltre i trustee in caso di trust testamentario, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, questa non si considera omessa quando sia presentata da uno solo di essi.

A conferma dell'impostazione, l'art. 7, comma 4 stabilisce che finché l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.

Quando si è esonerati dalla dichiarazione

Gli esoneri esistono, ma sono più stretti di quanto si creda. Il Testo Unico ne prevede due che dipendono da una scelta del chiamato — la rinuncia o la richiesta di nomina di un curatore — e, separatamente, un'esenzione che opera per il solo valore dell'eredità, senza che occorra fare nulla.

La prima strada: aver rinunciato in tempo, e averlo comunicato

L'art. 28, comma 5 esonera il chiamato che abbia rinunciato all'eredità, ma a due condizioni che devono ricorrere insieme.

Aver rinunciato entro il termine. La rinuncia deve intervenire prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione — dodici mesi dall'apertura della successione. Nel caso ordinario, chi rinuncia dopo la scadenza di quel termine ha rinunciato validamente sul piano civilistico, ma non beneficia dell'esonero dall'obbligo dichiarativo.

Attenzione però: i dodici mesi non decorrono sempre dalla morte. L'art. 31, comma 2, lett. e) del Testo Unico stabilisce che il termine decorre dalla data della rinunzia — o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia — per chi sia chiamato proprio in conseguenza di quella rinuncia.

È un'indicazione di rilievo pratico. Quando un genitore rinuncia e i figli subentrano per rappresentazione, questi ultimi non si trovano con un termine già in gran parte consumato: dispongono di dodici mesi decorrenti dalla rinuncia del padre o della madre. Lo stesso vale, più in generale, per ogni chiamato di grado successivo.

La lettera d) prevede inoltre un'ulteriore ipotesi: se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro i dodici mesi, il termine decorre dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario.

Averne informato l'ufficio. Non basta rinunciare: occorre darne comunicazione all'ufficio allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia. È un adempimento autonomo, che nessuno compie d'ufficio al posto del contribuente.

Nella formulazione vigente dell'art. 28, comma 5, l'informativa all'ufficio deve avvenire con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e non più per raccomandata come prevedeva il testo previgente. Il requisito della copia autentica, però, resta.

La seconda strada: la richiesta di nomina del curatore

Il medesimo comma 5 prevede una via alternativa, riservata a chi non sia nel possesso di beni ereditari: aver chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, informandone del pari l'ufficio e allegando copia dell'istanza autenticata dal cancelliere del tribunale.

È l'opzione da considerare quando la rinuncia non sia ancora possibile o opportuna, ma si voglia comunque evitare di restare gravati dell'obbligo dichiarativo.

L'esenzione per le piccole successioni familiari

Del tutto distinto, e spesso decisivo nella pratica, è l'esonero previsto dall'art. 28, comma 7. Non vi è obbligo di dichiarazione quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni:

  • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  • l'attivo ereditario non supera i centomila euro;
  • non comprende beni immobili né diritti reali immobiliari.

Questa esenzione prescinde interamente dalla rinuncia: opera per il solo fatto che ricorrano i tre requisiti. Viene meno però se, per effetto di sopravvenienze ereditarie, una delle condizioni cessa di sussistere.

Molte successioni familiari modeste rientrano in questa ipotesi. Prima di preoccuparsi dei termini di rinuncia, conviene dunque verificare se la dichiarazione sia dovuta.

Il problema dei tempi di rilascio

Qui si annida la trappola pratica più insidiosa, e discende da una semplice asimmetria di tempi.

Come abbiamo visto nella guida generale alla rinuncia all'eredità, l'atto di rinuncia viene formalizzato in giornata, ma la copia conforme non è immediata: nella prassi, il rilascio della copia autentica può richiedere tempo variabile da ufficio a ufficio. E la copia conforme è proprio il documento che l'art. 28, comma 5 richiede per l'esonero.

Chi rinuncia a ridosso della scadenza si trova quindi in una posizione paradossale: ha rinunciato in tempo, ma non ha ancora in mano ciò che gli serve per dimostrarlo all'ufficio. Il rischio, va precisato, riguarda l'obbligo dichiarativo e le sanzioni che ne conseguono, non il pagamento dell'imposta.

Chi intende rinunciare per non essere coinvolto nella successione deve calcolare a ritroso: non i dodici mesi, ma i dodici mesi meno il tempo di rilascio della copia, meno i tempi di prenotazione in cancelleria. Se tra i chiamati vi sono minori, ai quali è dedicato il nostro approfondimento sulla rinuncia per i figli minori, ai tempi va aggiunto l'intero procedimento davanti al Giudice Tutelare.

La sentenza della Cassazione del 2025

Il principio è stato ribadito di recente in una vicenda che merita di essere raccontata, perché mostra fin dove arriva.

Il caso. Una donna muore l'8 maggio 2016. Il fratello le sopravvive un solo giorno: muore il 9 maggio, senza aver accettato l'eredità della sorella. I figli del fratello sostengono allora di essere eredi diretti della zia: al padre, argomentano, non era stata devoluta la quota, ma soltanto il diritto di accettarla, trasmesso a loro ai sensi dell'art. 479 c.c.

La questione non è teorica: da essa dipende se l'imposta si paghi una volta o due.

La Commissione Tributaria provinciale di Venezia e la Commissione Tributaria regionale del Veneto danno ragione ai contribuenti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18252 del 4 luglio 2025, ribalta l'esito e afferma il seguente principio di diritto:

«In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.»

La Corte non nasconde l'esito: essendovi stata una doppia delazione, ne consegue una doppia tassazione, sia pure limitatamente ai beni posseduti.

Vale la pena segnalare che la pronuncia non è isolata. Si colloca nel solco di un orientamento consolidato e supera espressamente le indicazioni di segno diverso contenute in decisioni precedenti, che avevano dato rilievo a una circolare ministeriale del 1991 trascurando - osserva la Corte - la portata sistematica delle norme del Testo Unico.

Va però tenuto fermo il rapporto tra le due regole: la chiamata all'eredità basta a far sorgere, in prima battuta, gli obblighi fiscali previsti dal Testo Unico; se il chiamato rinuncia validamente e non ha nel frattempo accettato, neppure tacitamente, quella soggettività passiva è destinata a venir meno.

La rinuncia cancella il debito, anche se l'avviso è già definitivo.

È il risvolto favorevole della stessa impostazione, e capovolge una convinzione diffusa: chi ha ricevuto un avviso di liquidazione e non lo ha impugnato non è per ciò solo condannato a pagare.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11832 del 12 aprile 2022, ha affermato che il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la dichiarazione di successione e ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta, ometta di impugnarlo determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità: l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, fa venir meno con effetto retroattivo anche il presupposto impositivo.

La ragione è di ordine costituzionale: sarebbe contrario all'art. 53 della Costituzione assoggettare a imposta un soggetto rispetto al quale il presupposto impositivo - la trasmissione di beni mortis causa - non è mai sorto per effetto della rinuncia.

Il principio è stato di recente ribadito dalla ordinanza della Cassazione n. 17750 del 3 giugno 2026, che ha riconosciuto al rinunciante la possibilità di far valere la propria estraneità in sede di opposizione alla cartella di pagamento, osservando che la notifica dell'avviso resta un atto amministrativo inidoneo a incidere sul presupposto impositivo.

Chi ha rinunciato e riceve una cartella non deve quindi rassegnarsi al pagamento perché l'avviso precedente non è stato impugnato. La tutela presuppone che il chiamato non abbia posto in essere comportamenti idonei a integrare accettazione tacita dell'eredità; l'onere di provare l'accettazione grava sull'Amministrazione finanziaria, che non può fondarlo sulla sola presentazione della dichiarazione di successione.

Due avvertenze, però, sono doverose. La prima: la tutela presuppone che la rinuncia sia stata legittimamente esercitata, e quindi che non vi sia stata accettazione dell'eredità, neppure tacita. La seconda: l'Agenzia può contestare come abuso del diritto operazioni in cui alla rinuncia si accompagnino attribuzioni patrimoniali ricevute in vita dal defunto.

Un limite che resta: la responsabilità è commisurata ai beni posseduti

Il quadro non è però quello di una responsabilità illimitata, e su questo conviene essere precisi.

L'art. 36, comma 3 del Testo Unico stabilisce che, finché l'eredità non sia stata accettata o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.

Vanno quindi tenuti distinti due piani:

  • l'obbligo di presentare la dichiarazione grava su tutti i chiamati che non abbiano rinunciato nei termini, indipendentemente dal possesso di beni;
  • la responsabilità per il pagamento del chiamato che non ha accettato è invece contenuta entro il valore dei beni ereditari che egli effettivamente possiede.

È una distinzione che nella pratica fa una differenza sostanziale, e che va fatta valere nel modo e nella sede corretti.

Cosa fare se arriva una richiesta dopo la rinuncia

Una richiesta dell'Agenzia delle Entrate a chi ha rinunciato non va data per dovuta, ma nemmeno ignorata. Gli elementi da verificare sono cinque.

  1. Se la dichiarazione fosse dovuta, alla luce dell'esenzione dell'art. 28, comma 7 per le piccole successioni familiari.
  2. La data della rinuncia rispetto al termine per la dichiarazione — ricordando che non sempre decorre dalla morte.
  3. Se l'ufficio sia stato informato, e con quale documentazione: la copia autentica dell'atto è requisito di legge, non una formalità.
  4. Quali beni ereditari siano effettivamente posseduti, ai fini del limite di responsabilità dell'art. 36, comma 3.
  5. Se l'importo richiesto sia corretto, tenuto conto delle aliquote e delle franchigie applicabili al grado di parentela.

I termini per reagire a un atto impositivo sono brevi e perentori: la verifica va compiuta subito, non quando la posizione si è consolidata.

Domande frequenti (FAQ)

Se rinuncio all'eredità devo comunque presentare la dichiarazione di successione?

In linea di massima sì, salvo che ricorra un'ipotesi di esonero. La principale è la rinuncia intervenuta prima della scadenza del termine per la dichiarazione, comunicata all'ufficio con copia autentica dell'atto. In alternativa è esonerato chi, non essendo nel possesso di beni ereditari, abbia chiesto la nomina di un curatore dell'eredità e ne abbia parimenti informato l'ufficio. Resta poi ferma l'esenzione generale per le piccole successioni familiari.

Quando la dichiarazione di successione non è dovuta affatto?

Quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo ereditario non supera i centomila euro e non comprende immobili né diritti reali immobiliari (art. 28, comma 7 TUS). L'esenzione viene meno se una di queste condizioni cessa per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Basta rinunciare per essere esonerati?

No. La rinuncia da sola non produce l'esonero: occorre anche la comunicazione all'ufficio con la copia autentica dell'atto. Sono due adempimenti distinti, e l'informativa segue le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono stato chiamato perché mio padre ha rinunciato: da quando decorrono i dodici mesi?

Dalla data della rinuncia di vostro padre, non dalla morte del defunto — o dalla diversa data in cui dimostriate di averne avuto notizia (art. 31, comma 2, lett. e TUS).

Ho rinunciato dopo un anno dalla morte: cosa succede?

La rinuncia resta valida sul piano civilistico - se il diritto di accettare non è nel frattempo prescritto - ma nel caso ordinario non produce l'esonero dall'obbligo dichiarativo, con le sanzioni che ne conseguono. Non comporta stabilmente il pagamento dell'imposta da parte del rinunciante, purché non vi sia stata accettazione neppure tacita: la rinuncia, anche tardiva, può far valere retroattivamente l'assenza del presupposto impositivo, ferma restando la possibilità che, medio tempore, vengano notificati atti che il contribuente dovrà contestare nelle sedi e nei termini opportuni.

Perché il fisco mi considera erede se non ho accettato?

Perché ai fini dell'imposta di successione il presupposto è la chiamata all'eredità e non l'accettazione: le regole tributarie non coincidono su questo punto con quelle civilistiche.

Devo pagare anche se non ho ricevuto nulla?

La responsabilità del chiamato che non ha accettato è contenuta entro il valore dei beni ereditari effettivamente posseduti (art. 36, comma 3 TUS). L'obbligo di presentare la dichiarazione, invece, non dipende dal possesso — ma proprio chi non possiede beni ereditari può avvalersi della seconda via di esonero, chiedendo la nomina di un curatore dell'eredità.

Non ho impugnato l'avviso di liquidazione e poi ho rinunciato: devo pagare?

No. Secondo Cass. n. 11832/2022 e Cass. n. 17750/2026 l'efficacia retroattiva della rinuncia fa venir meno il presupposto impositivo, e la mancata impugnazione dell'avviso non preclude di far valere l'estraneità in sede di opposizione alla cartella. Resta ferma la condizione che non vi sia stata accettazione, neppure tacita.

Mio padre è morto senza accettare l'eredità del nonno: devo pagare due volte?

Secondo la sentenza n. 18252/2025 sì: alla doppia delazione corrisponde una doppia tassazione, nei limiti dei beni posseduti. È una situazione da esaminare con attenzione, perché incide anche sulla convenienza della rinuncia.

Conclusioni

Chi rinuncia validamente è considerato, ex art. 521 c.c., come se non fosse mai stato chiamato: non acquista la qualità di erede e non risponde dei debiti del defunto. Anche sul piano tributario, la più recente giurisprudenza di legittimità riconosce che tale effetto retroattivo travolge la soggettività passiva e fa venir meno la pretesa d'imposta nei confronti del rinunciante, purché non vi sia stata accettazione, neppure tacita, e purché la rinuncia sia stata legittimamente esercitata.

Sul piano fiscale, però, quegli effetti dipendono da quando si rinuncia e da come lo si comunica. È un adempimento che non ammette approssimazioni di calendario. Occorre però distinguere due piani: chi rinuncia tardi, o chi rinuncia in tempo ma non riesce a produrre la copia autentica, perde l'esonero dall'obbligo dichiarativo e si espone alle relative sanzioni; non per questo diventa debitore dell'imposta, che presuppone l'effettivo acquisto della qualità di erede. E l'efficacia retroattiva della rinuncia non impedisce che l'ufficio notifichi atti al chiamato: è un argomento da far valere, non una protezione automatica.

Prima ancora, però, conviene verificare se la dichiarazione sia dovuta: fra l'esenzione per le piccole successioni familiari e le due vie di esonero previste dall'art. 28, la posizione può risultare meno gravosa di quanto sembri.

Se avete rinunciato e ricevete una richiesta dall'Agenzia delle Entrate, o se state valutando una rinuncia e il termine per la dichiarazione si avvicina, la posizione va esaminata prima che i termini si consumino.

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